E’ inesistente il contratto che Enel Energia ha azionato nei confronti di un utente inconsapevole sul quale è stata apposta una firma contraffatta. E’ quanto sentenziato dal Giudice di Pace di Fasano Avv. Maria Romanazzi la quale ha condannato Enel Energia al risarcimento in favore del sig. Rubino Giuseppe, difeso dagli avvocati Enrico Digeronimo e Clemente Loconte, del danno non patrimoniale, allo storno delle fatture emesse, oltre al pagamento delle spese legali. Tutto iniziava nel marzo del 2010 allorchè il Rubino riceveva la visita di un rappresentante il quale, spacciandosi per un operatore Enel, richiedeva i dati anagrafici oltre alla copia di una bolletta Enel ed una bolletta del gas rassicurando il cliente sul fatto che trattavasi di una semplice verifica al fine di apportare migliorie contrattuali per risparmiare sia sulla bolletta del gas che dell’energia elettrica; a tal proposito, il detto operatore compilava un contratto per la fornitura di energia elettrica e gas ma che l’utente si rifiutava di firmare anche perchè invalido al 90% in quanto ipovedente. Nonostante ciಠil contratto diveniva operante e l’utente inconsapevolmente subiva il cambio di gestore. Dopo aver richiesto la copia del contratto il Rubino verificava che la firma apposta su di esso era stata contraffatta. Nel frattempo il consumatore si rivolgeva alla Federutenti di Fasano e provvedeva a presentare denuncia per truffa presso la Stazione dei Carabinieri di Fasano nonchè ad inoltrare reclamo scritto a Enel ribadendo di non aver mai sottoscritto il contratto in questione e chiedendo di ritornare al precedente fornitore. Nonostante tutto Enel azionava il contratto e costringeva il Rubino ad adire l’Autorità Giudiziaria per ottenere giustizia. “Siamo estremamente soddisfatti della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Fasano anche perchè rappresenta una vera e propria vittoria del consumatore-utente, parte debole nella giungla del mercato” dichiara l’avv. Enrico Digeronimo presidente della Federutenti Fasano. “Il disagio ed i patemi subiti dall’utente a causa del raggiro perpetrato sono stati riconosciuti e risarciti come danno esistenziale il quale non solo è conseguenza di un illecito posto in essere da Enel configurabile quale reato di truffa contrattuale ex art.640 c.p., ma va a ledere diritti della persona costituzionalmente garantiti, tra tutti quello relativo alla libertà di autodeterminazione contrattuale andando ad incidere negativamente sul processo di volizione del consumatore. Così come altrettanto corretta è la decisione del magistrato di dichiarare non dovute le fatture emesse da Enel e che l’utente aveva giustamente rifiutato di pagare”.

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