È un giorno importante oggi per la Puglia. L’approvazione della legge sul c.d. fascicolo del fabbricato, mi riempie di soddisfazione. Tra le mie proposte di legge è stata quella che più d’ogni altra mi ha fatto soffrire, fu infatti pensata all’indomani del tragico crollo di Barletta, ed impegnare. Notevoli le implicazioni di carattere tecnico che implicava.” Lo dichiara il Consigliere regionale Fabiano Amati, esprimendo soddisfazione per l’approvazione avvenuta oggi in Consiglio regionale del disegno di legge in materia di prevenzione del rischio e sicurezza delle costruzioni e sicurezza dei fabbricati. “Il disegno di legge fu da me proposto e approvato dalla Giunta regionale nel dicembre 2011. Abbiamo impiegato quasi tre anni per approvarlo, ma ora ciò che importa è il risultato. Ringrazio tutti i colleghi Consiglieri regionali, che all’unanimità hanno portato a compimento il progetto di innovazione legislativa. In nessuna occasione ho nascosto – ha detto Amati – che il procedimento preparatorio della proposta fu generato dall’indignazione che avvertii durante le attività di soccorso compiute a Barletta nell’ottobre del 2011: per cui mi permetto di dedicare il lavoro compiuto alle cinque vittime dell’umana negligenza, imperizia ed imprudenza. La legge approvata si pone a tutela della pubblica e privata incolumità ed intende perseguire una politica mirata alla conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio, nell’ottica della salvaguardia del regime di sicurezza e della qualità delle strutture e del buon governo del territorio. Seguendo il principio di sussidiarietà tra Regione e Comuni, si propone di realizzare un sistema integrato ed informatizzato per la conoscenza dello stato conservativo del patrimonio edilizio esistente e di adottare una politica di prevenzione e protezione dai rischi di eventi calamitosi, mediante l’individuazione di modalità di attuazione che pervengano alla sensibilizzazione anche dei soggetti privati interessati. Il fascicolo del fabbricato è istituito per tutti gli edifici di nuova costruzione, sia pubblici che privati, e dovrà contenere tutte le informazioni riguardanti la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, nonché i dati dei relativi atti autorizzativi. Il fascicolo dovrà essere aggiornato ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. L’aggiornamento dovrà essere effettuato anche nel caso di lavori eseguiti da enti erogatori di pubblici servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.). Per tutti i fabbricati esistenti, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, dovrà essere redatta, a cura dei proprietari, una “Scheda informativa”, nella quale siano riportate informazioni che vanno dall’anno di costruzione al referto tecnico di verifica della condizione statica attuale, al certificato di abitabilità, alla tipologia della struttura portante dell’edificio e degli orizzontamenti, oltre ad altri dati ritenuti indispensabili. Anche in questo caso la scheda dovrà essere aggiornata ogni dieci anni e comunque in occasione di ogni lavoro o di modifica significativa dello stato di fatto o della destinazione d’uso dell’intero fabbricato, o di parte di esso. Per quanto riguarda invece i fabbricati pubblici e privati ad uso pubblico (ospedali, scuole ecc.), dovranno essere predisposte, entro sei mesi, le schede di rilevamento, che saranno aggiornate ogni qualvolta muteranno i dati in essa riportati. In caso di interventi sulle strutture aventi funzione statica degli edifici esistenti, privati, pubblici o di uso pubblico, che riguardino in particolare le soprelevazioni e gli aggregati, sarà necessario redigere il progetto di messa in sicurezza delle unità strutturali sottostanti ed adiacenti, anche se attinenti a proprietà diverse. Come ogni legge prescrittiva che si rispetti – ha detto – è previsto un apparato sanzionatorio diretto a dissuadere circa ogni inadempimento agli obblighi, perché le conseguenze dell’inadempimento attengono alla sospensione dell’agibilità dei fabbricati. Sono infatti previste: una sanzione pecuniaria nei confronti dei soggetti inadempienti rispetto agli obblighi e relativi termini stabiliti dalla legge, e contestuale sospensione dell’agibilità per gli immobili sui quali non saranno effettuate le verifiche. Inoltre: gli immobili ritenuti a rischio dovranno essere oggetto di messa in sicurezza da parte dei proprietari e, qualora i comuni dovessero accertare mancati interventi, si procederà alla revoca dei titoli edilizi eventualmente esistenti, allo sgombero forzato degli edifici e ai lavori di messa in sicurezza in danno dei proprietari. Per gli edifici abusivi non oggetto di condono infine, per i quali sia stata accertata una situazione a rischio, sarà disposta l’immediata demolizione da parte del comune con spese a carico del proprietario. È evidente – ha concluso Amati – che una simile severità non poteva tollerare un passaggio brusco dal niente al tutto della precauzione, per cui l’onerosità degli adempimenti richiesti si spiega con particolare forza sulle nuove costruzioni, mentre per il patrimonio immobiliare esistente abbiamo preferito forme lievi di ricognizione tecnica, limitati alla stabilità delle strutture, così da accompagnare negli anni questo moderno e civile processo di sicurezza. Il tutto nella speranza di non piangere altri morti.”