Il Consiglio di Stato, quinta sezione, dà ragione al Comune di Fasano ed alla tesi difensiva del capo dell’Avvocatura comunale: all’azienda locale di piscicoltura, “Panittica Pugliese”, l’Ente locale non è tenuto a pagare quei 124mila euro che l’impresa aveva richiesto attraverso un apposito ricorso per l’esecuzione di un precedente pronunciamento del Consiglio di Stato dell’agosto 2005. “(…) alla società ” si legge, tra l’altro, nella decisione del Consiglio di Stato – non risulta dovuto altro sulla base della decisione da eseguire“; pertanto, si “(…) dichiara inammissibile il ricorso per l’ottemperanza al giudicato indicato in epigrafe“. La storia affonda le sue radici negli anni ’70, quando la “Panittica Pugliese srl” richiede al Comune fasanese una concessione edilizia per la realizzazione di un’attività di piscicoltura, nella frazione marinara di Torre Canne. Il Comune, valutate positivamente le condizioni, rilascia l’autorizzazione a costruire l’azienda e, nel contempo, richiede alla società il pagamento degli oneri di urbanizzazione. La “Panittica Pugliese”, così, versa nelle casse comunali qualcosa come 300 milioni di lire, perà², sulla base della giurisprudenza nel frattempo intervenuta e su normative vere e proprie in materia, l’impresa presenta ricorso al Tar finalizzato alla richiesta della restituzione della somma, in quanto (secondo quanto sosteneva la società ) non dovuta poichè l’attività di piscicoltura poteva essere equiparata a quella agricolo-imprenditoriale esentata, per volontà del legislatore, dal pagamento degli oneri di urbanizzazione.